La legge 125 sulla Cooperazione internazionale per lo Sviluppo entra in vigore (28/08/2014) e nasce il MAECI

La legge 125 sulla Cooperazione internazionale per lo Sviluppo entra in vigore (28/08/2014) e nasce il MAECI

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Il Ministero degli Affari Esteri (MAE) cambia nome e, con l’aggiunta della Cooperazione Internazionale, diventa MAECI. Dopo oltre 27 anni, il 29 agosto 2014 è entrata in vigore la Legge 125, dedicata alla “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale numero 199, del 28 agosto 2014). La legge 49, che ha accompagnato la nostra cooperazione dal febbraio 1987, va in pensione, con un breve (6 mesi) periodo di passaggio alla nuova Legge 125/2014, che necessita di vari “regolamenti attuativi” per realizzare sul piano organizzativo le numerose novità della riforma.

Al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale sono attribuite, come è noto, le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l’estero con alcuni principali settori di intervento:

La Cooperazione Internazionale confluisce nel Ministero degli Affari Esteri dopo che è stata scartata l’opzione di un Ministero specifico per la Cooperazione. Con alcuni cambiamenti interessant, sebbene non esaustivi. Tra questi, la sostituzione del termine APS Aiuto Pubblico allo Sviluppo con CPS Cooperazione Pubblica allo Sviluppo. E con l’esplicitazione di tre approcci alla Cooperazione (art.1 commi 2-3-4): quella estera allo sviluppo, quella umanitaria e quella di educazione e sensibilizzazione.

Viene, inoltre ribadito il principio di Sussidiarietà, con riconoscimento dell’apporto della società civile.

Oltre alle Ong previste dalla legge 49/87, sono considerati soggetti della cooperazione anche le organizzazioni di solidarietà internazionale, le organizzazioni del commercio equo, del microcredito, le associazioni di immigrati, le cooperative sociali, le organizzazioni sindacali (comprese quelle padronali), le fondazioni, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale… purchè prevedano fra i propri fini statutari la Cooperazione. Tutte queste associazioni iscritte nell’elenco prodotto dall’Agenzia potranno partecipare al consiglio nazionale e usufruire di contributi e partecipare ai bandi. La divisione in diverse categorie, in base alle competenze e all’esperienza dei soggetti (art.26 comma 3) pone le basi (art.26 comma 4) – solo implicitamente – per la partecipazione selettiva ai bandi in base alla tipologia dell’intervento, così come fa l’Unione Europea.

Regioni ed EEL, insieme all’Intero Consiglio Nazionale della Cooperazionesono chiamati dal MAECI a dare pareri sul programma annuale e pluriennale che sarà approvato dal Consiglio dei Ministri.

Il sistema della Cooperazione italiana è costituito in Consiglio Nazionale. Si istituzionalizza il tavolo “interistituzionale”, attribuendo al CN alcuni poteri consultivi obbligatori (art.16 comma 2). La sua importanza effettiva rimane comunque subordinata alla volontà politica del Viceministro. La legge non prevede alcuna articolazione, regolamenti, segreterie etc. solo definisce il CN strumento “permanente” di partecipazione, consultazione e proposta”. Una conferenza pubblica sulla Cooperazione diventa obbligatoria ogni tre anni.

Inoltre scompare la cooperazione “decentrata“ e viene introdotto il “partenariato territoriale”. Le attività pubbliche sub statali (art.9) sono nominate correttamente per il loro principale ruolo autonomo, anche se poi sono subordinate a pareri centrali e ad obblighi di comunicazione e dovranno ottenere un “parere favorevole” da parte del Comitato congiunto per la cooperazione internazionale di cui all’articolo 21 della medesima 125/2014.

Viene istituita l’Agenzia per l’attuazione delle politiche di cooperazione con un direttore e un organico selezionato per le competenze nella cooperazione. All’Agenzia è affidata l’istruttoria, la formulazione, il finanziamento, la gestione e il controllo della iniziative di cooperazione, ma non (salvo eccezioni) la realizzazione delle singole iniziative (art.17 comma 4).

Il personale dei progetti di cooperazione (art.28) assunto dai soggetti non governativi, e da qualsiasi ente sia finanziato, avrà un contratto concordato con le parti sindacali, ma di natura privata e senza necessità di alcuna registrazione. La presenza di questo contratto darà la possibilità di ottenere il collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti.

Rimane confermata la figura del volontario all’estero ricondotto alle norme che regolano i rapporti normativi e retributivi del Servizio Civile Nazionale. Si promuovono anche contingenti di corpi civili di pace (art.28 comma 10) e la partecipazione alle forme di Volontariato Europeo.

Tempistica dall’entrata in vigore della legge:
– tre mesi per istituire il Consiglio Nazionale (fatto) Art.16 comma 1
– sei mesi (febbraio-marzo) per approvare lo Statuto dell’Agenzia da parte del MAECI … che stabilisce le procedure per il reclutamento del direttore e le procedure comparative – Art. 17 comma 13
– sei mesi per determinare la dotazione organica dell’Agenzia da parte della Presidenza del Consiglio – Art.19 comma 1
– sei mesi per riordinare la DGCS – art.20
– sei mesi per definire con i sindacati il contratto standard per i cooperanti – art.28 comma 1
– sei mesi per la abrogazione della legge 49 e altri riferimenti alla cooperazione – art.31
– sei mesi per iscrivere le Ong all’anagrafe delle Onlus, con deroga Art.32 comma 7
– sei mesi per la soppressione dello IAO (art.32 comma 6)