Statuto e Atto costitutivo

STATUTO [*]

dell’Associazione “Rina e Franco Bellaterra” – International
per il sostegno alle persone con bisogni speciali – ETS

detta: AREF INTERNATIONAL ETS 

(ETS con determinazione Regione Lazio n. G14535 del 069/11/2023)


Art. 1 – Denominazione

E’ costituita l’Associazione denominata “Associazione Rina & Franco Bellaterra International – per il sostegno alle persone con bisogni speciali – ETS”, detta anche AREF International ETS, in seguito, più brevemente indicata come Associazione.

L’Associazione continuerà a utilizzare l’acronimo ONLUS e le disposizioni di carattere fiscale previste dal D.Lgs 4/12/1997 n° 460 continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito chiamato RUNTS), in base a quanto disposto dall’art. 104, commi 1 e 2, del CTS e dall’art.5-sexies del D.L. n. 148/2017.

L’Associazione adotterà automaticamente l’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) una volta che si verifichino le due condizioni poste dalla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2 del CTS e all’iscrizione nel RUNTS.


Art. 2 – Sede e ambito di attività

L’Associazione ha sede in Roma.

Le attività dell’Associazione verranno svolte esclusivamente nell’ambito della Regione Lazio.

L’Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può istituire sezioni operative o succursali in altre località in Italia o all’estero.


Art. 3 – Scopi

L’Associazione non ha scopo di lucro, è aconfessionale e apolitica. Alla presente Associazione si applicano tutte le disposizioni previste dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (di seguito chiamato CTS o Codice del Terzo Settore) e successivi decreti correttivi e modificativi.

L’Associazione ispira la propria struttura e i contenuti della propria attività ai principi della democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura.

L’Associazione nasce con la precipua finalità di fornire sostegno a persone, famiglie e gruppi sociali che presentano, a diverso titolo, difficoltà, disagi e “bisogni speciali”, in tre principali settori:

  1. malattie croniche, rare, terminali e/o particolarmente invalidanti, in ogni fase del ciclo vitale dalla nascita fino alla terza età;
  2. dis-abilità psichiche, psicofisiche, sensoriali, psichiatriche e neurologiche;
  3. sostegno a distanza di bambini, adulti, gruppi familiari e sociali e sponsorizzazione di iniziative territoriali locali allo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone appartenenti a differenti culture, etnie e paesi e tutelarne e affermarne i diritti umani.

L’Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in relazione alle aree tematiche sopra indicate, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, come descritte nell’art. 5 del CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla, legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L’Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle suddette, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle specifiche normative in materia.

L’Associazione può promuovere e realizzare le attività suddette direttamente e/o in collaborazione o in convenzione con organismi pubblici e privati.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione realizza:

  • Studi, ricerche e ogni altra iniziativa finalizzata alla conoscenza, anche giuridica del tema oggetto di intervento;
  • Istituzione di Banche dati, pubblicazioni e documentazione di ogni genere (letteraria, audiovisiva, elettronica, multimediale, ecc.);
  • Attività anche per conto terzi, relativa a borse di studio, convegni, scambi culturali, seminari, ricerche, stage, rassegne, conferenze stampa, manifestazioni in genere, congressi, mostre, esposizioni di diffusione e promozione;
  • Attività formativa (corsi di aggiornamento e formazione, corsi scolastici ed extrascolastici, ecc.), culturale e iniziative di qualsiasi tipo finalizzate all’educazione, alla formazione continua, all’aggiornamento e all’informazione;
  • Attività formativa specifica indirizzata agli operatori e ai volontari che operano, o che potrebbero operare, nei tre settori precedentemente indicati e con riferimento agli interventi di cooperazione internazionale allo sviluppo e di sostegno a distanza:
  • Attività formativa specifica, di consulenza e di sostegno psicologico per i parenti e i familiari delle persone oggetto dell’intervento;
  • Attività di sostegno economico per le persone oggetto dell’intervento;
  • Attività di consulenza e di supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche, alle associazioni di categoria, a privati cittadini, ad Aziende operanti sul territorio e a tutti coloro cui si rivolge l’Associazione;
  • Corsi di formazione professionale e iniziative volte a creare nuova occupazione, soprattutto giovanile e/o iniziative imprenditoriali;
  • Ricerca e diffusione degli aspetti etno-antropologici, culturali, religiosi di una determinata comunità al fine di riscoprirne, valorizzarne o preservarne le tradizioni e la radici culturali di appartenenza;
  • Partecipazione a bandi pubblici, nazionali o transnazionali, per iniziative culturali, di formazione e di intervento;
  • Tour culturali che promuovano e favoriscano gli scambi e la reciproca conoscenza;
  • Progettazione e realizzazione di iniziative, anche edilizie, a sostegno delle attività svolte, quali classi, laboratori, strutture di affiancamento all’intervento sociale, scolastico, sanitario, ecc.;
  • Valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale mediante lo studio, la catalogazione, il recupero, la protezione, la gestione, la promozione e la divulgazione dei beni culturali e ambientali delle aree geografiche in cui è sviluppato il sostegno o l’intervento;
  • partecipazione a programmi e iniziative aventi analoghe finalità;
  • apertura di sportelli anche telematici;
  • realizzazione di materiale di promozione e diffusione, anche telematico e multimediale;
  • pubblicazione e divulgazione del materiale proveniente dalle ricerche degli associati e da tutte le altre attività organizzate dall’Associazione, anche mediante apposite convenzioni e nell’ambito delle discipline connesse con le sue finalità, con organismi scientifici e universitari.

L’Associazione, inoltre potrà collaborare con tutte le iniziative, anche individuali e con tutti gli Organismi che perseguano gli stessi scopi e che, in generale, svolgano qualsiasi attività, anche commerciale, che non abbia scopo di lucro, ma che possa rendersi necessaria o utile esclusivamente per il conseguimento degli scopi sociali.

L’Associazione, in forza degli scopi che si propone, si occuperà, inoltre, dell’analisi dei dati rilevati nell’ambito territoriale e della loro elaborazione, al fine di individuare strumenti cognitivi e operativi idonei, anche in collaborazione con gli Enti locali, nel rispetto delle direttive comunitarie, delle leggi nazionali, delle disposizioni regionali e di ogni altra normativa nazionale e/o internazionale di competenza.


Art. 4 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Consiglio Direttivo;
  • l’Assemblea dei Soci;
  • l’Organo di controllo interno (eventuale);
  • il Revisore Legale dei Conti (eventuale).

Art. 5 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la legale rappresentanza dell’Associazione, dirige e coordina tutte le attività di intervento, formative e didattiche da essa condotte e svolge le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente è altresì presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dai Soci promotori all’atto della costituzione dell’Associazione e resta in carica tre anni. Alla scadenza del mandato è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. La carica è rinnovabile.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e svolge i compiti a lui delegati dal Presidente. Viene eletto, per la prima volta all’atto della costituzione dell’Associazione e resta in carica tre anni. La carica è rinnovabile.


Art. 6 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo di guida ed esecutivo dell’Associazione.

Esso promuove e attua le iniziative necessarie al perseguimento delle finalità statutarie e svolge le relative attività con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è costituito da sette componenti, eletti dall’Assemblea.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Quando per dimissioni o per altra causa venga, durante il triennio, a rendersi vacante uno o più posti elettivi del Consiglio Direttivo, questo provvede alla sostituzione, nominando il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.


Art. 7 – L’Assemblea

L’Assemblea è costituita dai soci Fondatori, Ordinari, Onorari e Sostenitori, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e abbiano soddisfatto i loro impegni per l’anno in corso. Gli Enti che sono soci Aggregati invieranno un loro rappresentante.

L’Assemblea:

  1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. approva il bilancio;
  4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
  6. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  7. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  8. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è convocata una volta l’anno per approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo e ogni altra volta che il Consiglio lo reputi necessario o che un quarto dei soci lo richieda.

L’Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto ai soci contenente l’ordine del giorno, in forma cartacea o telematica, secondo le modalità ritenute idonee.

L’Assemblea è valida, in prima convocazione quando il numero dei convenuti non sia inferiore alla maggioranza (in persona o per delega) degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

I soci assenti possono delegare altri soci a rappresentarli. Un singolo socio non potrà accettare più di tre deleghe.

L’Assemblea straordinaria è prevista dai seguenti artt. 15 e 23 per deliberare sugli oggetti e con le modalità ivi indicate.


Art. 8 – I Soci

L’Associazione comprende le seguenti categorie di soci:

  • Soci Fondatori;
  • Soci Ordinari;
  • Soci Aggregati;
  • Soci Onorari;
  • Soci Sostenitori.

Sono soci Fondatori coloro che hanno costituito la presente Associazione.

Sono soci Onorari coloro che per loro particolari requisiti e caratteristiche o per aver acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione, abbiano ottenuto parere favorevole e motivato da parte del Consiglio Direttivo.

Sono soci Sostenitori coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, contribuiscono con elargizioni o beni di altra natura all’attività dell’Associazione medesima e che abbiano ottenuto parere favorevole e motivato da parte del Consiglio Direttivo.

Sono soci Ordinari coloro che, concordi con le finalità statutarie, abbiano ottenuto parere favorevole e motivato da parte del Consiglio Direttivo.

Sono soci Aggregati le Società, le Associazioni o Enti che, concordi con le finalità statutarie, abbiano ottenuto parere favorevole e motivato da parte del Consiglio Direttivo.

Tutte le categorie di soci, con esclusione dei soci Onorari, sono tenute al versamento di un contributo annuo il cui ammontare verrà definito dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Dopo due anni di morosità il socio decade.

I nomi dei soci, divisi per categoria, sono iscritti, a cura del Consiglio Direttivo, in apposito Albo da conservarsi presso la sede dell’Associazione.


Art. 9 – Requisiti dei Soci

Chi intende essere ammesso come Socio deve presentare al Consiglio Direttivo una richiesta scritta in cui dichiari:

  1. nome, cognome, residenza e data di nascita;
  2. di impegnarsi a rispettare quanto previsto dal presente Statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  3. di impegnarsi al versamento della quota associativa annua, il cui ammontare verrà stabilito dal Consiglio Direttivo.

La richiesta di diventare socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, che comunica all’interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione l’eventuale delibera di rigetto. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della propria successiva convocazione, se non appositamente convocata.

Il Consiglio Direttivo accertata l’esistenza dei requisiti, delibera sull’ammissione del nuovo Socio. La delibera viene comunicata all’interessato e annotata sui libri sociali. La delibera diventa operativa solo dopo il versamento della quota sociale, entro cinque giorni dal ricevimento da parte dell’interessato della delibera di accettazione. La delibera si intenderà automaticamente decaduta nel caso di mancato pagamento della quota suddetta.


Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di Socio si perde per le seguenti cause:

  1. recesso volontario;
  2. morosità;
  3. provvedimento di esclusione dell’Associazione.

Il recesso volontario dall’Associazione deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e produce effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di cui alla data del timbro postale di spedizione.

In caso di mancato versamento della quota annuale di iscrizione, entro i 60 giorni successivi alla data stabilita dal Consiglio Direttivo, il Socio è considerato moroso e pertanto decade dall’associazione, con le procedure stabilite nel successivo art. 11.

L’esclusione del Socio per motivi incompatibili con il perdurare di tale qualità, può essere disposta dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato all’interessato con lettera raccomandata.


Art. 11 – Sospensione delle cariche sociali e reintegro

Il Presidente notifica anche a mezzo lettera raccomandata, alle persone fisiche o giuridiche interessate, il provvedimento di sospensione e, nel caso di persistente loro morosità, dopo 30 giorni dalla notifica provvede a dichiarare decaduti i Soci per i quali si è registrata l’inadempienza.

Il Consiglio Direttivo potrà decidere se cooptare altri Soci in qualità di Soci Sostenitori che sostituiscano i Soci dichiarati decaduti, la cui ammissione all’Associazione è comunque subordinata alle norme stabilite nei precedenti articoli del presente Statuto.


Art. 12 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e quello consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Ogni suo atto deve essere controfirmato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.


Art. 13 – Organo di controllo

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’Assemblea quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti dimensionali previsti dall’art.30 del CTS.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del CTS.


Art. 14 – Revisore legale dei Conti

L’Associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro qualora superi per due esercizi consecutivi due dei limiti dimensionali previsti dall’art.31 del CTS.


Art. 15 – Modifica dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea Straordinaria con l’intervento di almeno due terzi dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei soci. Le proposte di modifica debbono essere portate a conoscenza dei soci almeno 30 giorni prima dell’Assemblea che le deve discutere.


Art. 15 – Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dalla dotazione iniziale conferita dai Soci Fondatori all’atto del loro ingresso in Associazione;
  • dalle quote annuali corrisposte dai Soci Fondatori, Soci Sostenitori e Soci Ordinari nelle misure stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
  • dai proventi derivanti all’Associazione dalle proprie attività istituzionali o da attività di raccolta fondi ai sensi dell’art.7 del CTS;
  • da donazioni, elargizioni, contributi, sottoscrizioni che provengano all’Associazione da quei soggetti, privati e pubblici, che intendano sostenere la sua attività;
  • da finanziamenti pubblici, nazionali e/o internazionali per il perseguimento di obiettivi cui l’Associazione possa accedere compatibilmente con il suo scopo sociale.

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.


Art. 17 – Esercizio finanziario e primo esercizio sociale

L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio indica la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente e comprende la relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e dell’ente e le modalità gestionali di perseguimento delle finalità statutarie, con menzione del carattere strumentale e secondario delle eventuali attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Qualora venga superato il limite dimensionale di cui all’art. 14 del CTS, l’Associazione predispone, deposita presso il RUNTS e pubblica sul proprio sito, a cura del Presidente, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio dell’Associazione deve essere depositato dal Tesoriere, presso la sede sociale, a disposizione dei Soci, almeno 15 giorni prima dell’Assemblea.

Il primo esercizio sociale ha inizio alla data di costituzione dell’Associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.


Art. 17 – Avanzi di Gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative (ONLUS) che per legge, Statuto e regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.


Art. 18 – Avanzi di Gestione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’Associazione stessa, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale o di quelle diverse, secondarie e strumentali rispetto ad esse.


Art. 19 – Libri dell’Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene il libro degli aderenti, il libro dei volontari che svolgono attività non occasionale, i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali.


Art. 20 – Sezioni

Le Sezioni operative o succursali, istituite ai sensi dell’art. 2 del presente Statuto, sono regolamentate da apposite norme approvate dal Consiglio Direttivo.

Le Sezioni possono essere sciolte dal Consiglio Direttivo stesso, qualora la necessità della loro esistenza venga a cessare, o in caso di mancato o cattivo funzionamento.


Art. 21 – Dipartimenti

Per la realizzazione pratica delle attività didattiche il Consiglio Direttivo organizzerà delle apposite unità funzionali denominate Dipartimenti, il cui funzionamento complessivo verrà diretto e coordinato dal Presidente dell’Associazione.

I Dipartimenti verranno costituiti raggruppando le attività proprie dell’Associazione.

Ogni Dipartimento verrà diretto da un Coordinatore, il quale avrà la responsabilità del regolare svolgimento delle attività del proprio Dipartimento.

Ogni Dipartimento prevedrà altresì la costituzione di un eventuale Consiglio di Dipartimento, ove questo si renda necessario.

Le modalità di nomina dei Coordinatori di funzionamento dei Dipartimenti e dei Consigli di Dipartimento verranno stabilite in un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.


Art. 22 – Corpo docente

Gli eventuali Corsi di formazione e le altre attività seminariali e didattiche dell’Associazione verranno svolti da docenti di comprovata esperienza e qualificazione, che potranno essere sia Soci, sia collaboratori esterni o personale assunto a tempo determinato o indeterminato dall’Associazione stessa con contratto di diritto privato.

Le modalità dell’assunzione, compiti e responsabilità dei docenti verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.


Art. 23 – Scioglimento, trasformazione, fusione o scissione

Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria con l’intervento di almeno due terzi dei soci.

Lo scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, comporta l’obbligo di devolvere il patrimonio sociale ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, che abbiano scopo analogo, affine o connesso a quello dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal CTS secondo le condizioni richiamate all’art.1 del presente statuto. Dal momento in cui sarà operativo il RUNTS, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 23 – Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad arbitrato irrituale. Gli arbitri saranno scelti di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza del quale provvederà alla nomina il Presidente del Tribunale di Roma.


Art. 24 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad arbitrato irrituale. Gli arbitri saranno scelti di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza del quale provvederà alla nomina il Presidente del Tribunale di Roma.


Art. 25 – LEGGE APPLICABILE

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.


 

[*]

ATTO NOTARILE DI COSTITUZIONE: 26/02/2003

REGISTRAZIONE AGENZIA ENTRATE: 13/03/2003

ATTO NOTARILE DI MODIFICA DENOMINAZIONE: 07/04/2009

REGISTRAZIONE AGENZIA ENTRATE MODIFICA DENOMINAZIONE: 24/04/2009

MODIFICHE STATUTARIE REGISTRATE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (DIR. PROV. ROMA UFF. TERRITORIALE ROMA 6 – EUR TORRINO) IN DATA 28/01/2016 – SERIE 3 – N. 506

MODIFICHE STATUTARIE REGISTRATE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (DIR. PROV. ROMA UFF. TERRITORIALE ROMA 6 – EUR TORRINO) IN DATA 04/04/2017 – SERIE 3 – N. 1232

MODIFICHE STATUTARIE REGISTRATE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (DIR. PROV. ROMA UFF. TERRITORIALE ROMA 6 – EUR TORRINO) IN DATA 18/11/2020 – SERIE 3 – N. 3893. E FINALIZZATE ALL’ISCRIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS), secondo quanto previsto dal D.Lgs. N. 117/2017).